La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.362, ha stabilito che la Società che procede con il licenziamento di un dipendente per motivi economici, oltre a dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti, deve specificare i carichi commerciali che sono venuti meno e l’entità della diminuzione delle entrate.
La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore in quanto la situazione finanziaria della Società non denotava affatto l’esigenza di ridurre i costi del personale; infatti la perdita dei carichi commerciali, con conseguente riduzione del carico di lavoro e delle entrate economiche, era risalente rispetto al recesso e, al contrario, nello stesso anno l’azienda aveva chiuso il bilancio con un utile di esercizio.