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COSTO DEL LICENZIAMENTO PER L’AZIENDA DOPO IL D.LGS. 23/2015 (JOBS ACT) CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI VADEMECUM

ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL LAVORATORE CONCILIAZIONE VOLONTARIA (MENSILITA’ NETTE)

NON COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE

EVENTUALE CONDANNA DELLA SOCIETA’ IN GIUDIZIO

(MENSILITA’ LORDE)

1 2 4
2 2 4
3 3 6
4 4 8
5 5 10
6 6 12
7 7 14
8 8 16
9 9 18
10 10 20
11 11 22
12 12 24
13 13 24
14 14 24
15 15 24
16 16 24
17 17 24
18 E> DI 18 18 24

 

Consulenza e assistenza legale specialistica in diritto del lavoro

STUDIO LEGALE PISTONE
Avv. Alessio Pistone
Mediatore Professionista
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CONTRATTO DI SOLIDARIETA’

Il D.Lgs. n.148/15 ridefinisce le causali di intervento (art.21) e di durata (art.22) del contratto di solidarietà.

Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15,che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego; in tale accordo devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro che comporta di conseguenza una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

La riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui è in essere il contratto di solidarietà.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

La durata massima del CdS è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

È previsto eccezionalmente solo per tale causale una durata fino a 36 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile; il co.5, art.22, stabilisce, con l’esclusione delle imprese del settore edile e affini, che la durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dopo il D.Lgs. n.151/15

L’art.26 del decreto Semplificazioni ha riformato la modalità di effettuazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Al di fuori delle ipotesi delle dimissioni sospensivamente condizionate alla convalida presso la DTL, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro saranno da effettuarsi, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate con apposito decreto che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15 e che dovrà stabilire contenuti, modalità di trasmissione e standard tecnici utili a definire la data certa di trasmissione. Dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto si applicheranno le nuove disposizioni.

Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore potrà revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le stesse modalità.

La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche tramite patronati, OO.SS., Enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Le disposizioni non si applicano al lavoro domestico e nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute in sede protetta (art.2113, co.4, cod.civ.) o avanti le commissioni di certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03).

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00; accertamento e irrogazione della sanzione sono di competenza delle DTL e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. n.689/81.

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Jobs Act: le sanzioni per lavoro nero dopo il decreto Semplificazioni

Il D.Lgs. n.148/15, all’art.22, è intervenuto in materia di sanzioni per lavoro nero.

La sanzione amministrativa pecuniaria connessa con l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ad esclusione del lavoro domestico, è stata così rimodulata, eliminando la maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo e legandola a fasce di giornate di lavoro:

  • da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
  • da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
  • le sanzioni sono aumentate del 20% se siano impiegati lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.

Non si applica più l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni per lavoro nero.

Nel nuovo co.3 non è presente la previsione contenuta nell’ultimo periodo del vecchio testo, che statuiva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare fosse aumentato del 50%.

La violazione è ora diffidabile, fatti salvi i casi di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.

La diffida prevede, per i lavoratori irregolari ancora in forza e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato di non meno di 3 mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi. In tale ipotesi, la prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, è fornita entro 120 giorni dalla notifica del verbale.