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Contratti di solidarietà difensivi: applicazione dopo la Stabilità 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota n.524 dell’11 gennaio, ricorda che l’art.1, co.305, L. n.208/15, in attuazione dell’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, ha disposto che i contratti di solidarietà difensivi, se stipulati antecedentemente al 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.

Il Ministero precisa che:

  • tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data;
  • l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’

Il D.Lgs. n.148/15 ridefinisce le causali di intervento (art.21) e di durata (art.22) del contratto di solidarietà.

Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15,che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego; in tale accordo devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro che comporta di conseguenza una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

La riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui è in essere il contratto di solidarietà.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

La durata massima del CdS è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

È previsto eccezionalmente solo per tale causale una durata fino a 36 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile; il co.5, art.22, stabilisce, con l’esclusione delle imprese del settore edile e affini, che la durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.