Non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di condotte discriminatorie e persecutorie da parte del datore di lavoro il semplice richiamo del lavoratore al contenuto della CTU che gli abbia riconosciuto il danno biologico, avendo anche il consulente tecnico di ufficio fatto riferimento ad episodi di discriminazione e persecuzione, nonché a mortificazione delle capacità professionali e di carriera del dipendente, ove però su tali fatti manchi la minima traccia probatoria.
Infatti la consulenza tecnica non costituisce mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, il cui onere rimane pur sempre a carico delle parti.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 19 dicembre 2013, n 28448