Trasferimento: verifica della legittimità estesa alla sede di destinazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 gennaio 2016, n.1608, ha ritenuto che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che conferma la legittimità del trasferimento del dipendente esponendo con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi solo le ragioni che impedivano alla società datrice di potere impiegare il lavoratore nelle sedi più vicine alla residenza di quest’ultimo, senza dare assolutamente conto delle ragioni inerenti la scelta della sede di destinazione e senza accertare se vi fosse corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, tenuto conto delle mansioni.

Licenziamento per motivi economici: necessario specificare le perdite

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.362, ha stabilito che la Società che procede con il licenziamento di un dipendente per motivi economici, oltre a dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti, deve specificare i carichi commerciali che sono venuti meno e l’entità della diminuzione delle entrate.

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore in quanto la situazione finanziaria della Società non denotava affatto l’esigenza di ridurre i costi del personale; infatti la perdita dei carichi commerciali, con conseguente riduzione del carico di lavoro e delle entrate economiche, era risalente rispetto al recesso e, al contrario, nello stesso anno l’azienda aveva chiuso il bilancio con un utile di esercizio.