Insindacabile la sostituzione di dipendenti con altri più qualificati

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 novembre 2015, n.23620, ha ritenuto che il contratto di lavoro può essere sciolto a causa di un’onerosità non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Né l’esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice, ciò tanto più vale quando il Legislatore, come indica l’art.30, L. n.183/10, invocato dalla ricorrente, inclina a tutelare più intensamente la libertà organizzativa dell’impresa.

Impugnazione licenziamento: il giudice può riconoscere la sanzione conservativa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 dicembre 2015, n.24540, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore fondi l’impugnazione del licenziamento sull’insussistenza del fatto contestato, il giudice può comunque riconoscere l’illegittimità del licenziamento argomentando in ordine all’applicabilità nel caso concreto di una sanzione conservativa. Ai sensi dell’art.18, co.4, L. n.300/70, come modificato dalla L. n.92/12, il giudice è, infatti, tenuto a verificare l’inquadramento del fatto contestato nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa con riferimento alle norme del contratto collettivo. Ciò stabilito, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva riconosciuto che il fatto addebitato alla lavoratrice era punibile con una sanzione conservativa e non con quella espulsiva.

Mobbing: danno esistenziale se è provata la modifica in peius della vita

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2015, n.23837, ha deciso che la voce del danno esistenziale ben può essere esclusa dal risarcimento al lavoratore oggetto di condotta persecutoria da parte del datore di lavoro (c.d. mobbing) laddove l’interessato non fornisca la prova della modifica in peius della sua vita ad opera di dette condotte, dovendosi osservare che, essendo il danno esistenziale legato indissolubilmente alla persona, necessita esso imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato piò fornire, non potendo infatti escludersi che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva.

Contratti di solidarietà difensivi: applicazione dopo la Stabilità 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota n.524 dell’11 gennaio, ricorda che l’art.1, co.305, L. n.208/15, in attuazione dell’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, ha disposto che i contratti di solidarietà difensivi, se stipulati antecedentemente al 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.

Il Ministero precisa che:

  • tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data;
  • l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.

Dimissioni e risoluzione consensuale: nuove modalità di comunicazione in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n.7 dell’11 gennaio il decreto del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, recante le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2016. In particolare il decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla DTL competente, in attuazione di quanto previsto dall’art.26, co.3, D.Lgs. n.151/15.

La procedura prevede l’accesso al modello attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il Pin Inps per il suo riconoscimento certo. Il possesso del Pin Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge, allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

Non è necessario possedere l’utenza ClicLavoro e il Pin Inps nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita tramite un soggetto abilitato.